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La L. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) ha esteso al 2023 le agevolazioni previste dall’art. 46, DL 50/2017 in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella ZFU istituita nei comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24/08/2016. Destinatari dell’intervento sono le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella ZFU istituita nei comuni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24/08/2016.

Beneficiari delle nuove agevolazioni sono esclusivamente le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo regolarmente costituiti e attivi alla data del 31/12/2021, già beneficiari delle agevolazioni ex art. 46, c. 2, DL 50/2017 nell’ambito dei precedenti bandi emanati dal Ministero. Le risorse disponibili per il 2023 sono circa 60 milioni di euro.

Sono esclusi dalle agevolazioni i soggetti che:

  • svolgono, alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione, un’attività appartenente alla categoria “F” della codifica ATECO 2007, come risultante dal certificato camerale e che non avevano la sede legale e/o la sede operativa all’interno della zona franca urbana alla data del 24/08/2016;
  • al 03/04/2023 hanno fruito delle predette agevolazioni in misura inferiore o uguale al 30% dell’aiuto complessivamente ottenuto;
  • alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione non hanno restituito le somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero, ivi incluse quelle di cui all’art.46, del DL 50/2017.

Ciascun soggetto può beneficiare delle agevolazioni fino al limite massimo di euro 200.000,00; nel caso di soggetti attivi nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, di euro 100.000,00; nel caso di soggetti attivi nel settore agricolo, di euro 25.000,00. Le istanze per l’accesso alle agevolazioni sono presentate esclusivamente tramite la procedura informatica presente sul sito del MISE. Le domande possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 2 maggio 2023 e sino alle ore 12:00 del 24 maggio 2023. Si evidenzia che l’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse. Ai fini dell’attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l’ultimo giorno.

Lo scorso 28 marzo il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto-legge –cosiddetto DL Energia e Salute – che introduce nuove disposizioni a sostegno di imprese e cittadini in tre ambiti: energia, salute e fisco. Il  provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 marzo e trasmesso alla Camera per la conversione in legge.

Si segnalano di seguito le misure di maggior interesse per le imprese.

ENERGIA (artt. 2 e 4)

L’articolo 4 riconosce alle imprese un credito d’imposta per i costi energetici anche per il II trimestre 2023 pur se in misura ridotta rispetto a quello riconosciuto per il primo trimestre, con uno stanziamento di 1.348,66 milioni di euro.

In particolare:

  • alle imprese a forte consumo di energia elettrica viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% (era pari al 45% nel I trimestre), mentre a quelle dotate di contatori pari o superiori a 4,5 kW viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 10% (era pari al 35% nel I trimestre). In entrambi i casi la condizione è che i costi energetici abbiano subìto nel I trimestre 2023 un aumento superiore al 30% rispetto al corrispondente trimestre 2019;
  • sia alle imprese “a forte consumo di gas” sia a quelle “diverse dalle imprese a forte consumo di gas” viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% (nel I trimestre pari rispettivamente al 45% e al 40%) a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, riferito al primo trimestre dell’anno 2023, abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Tali crediti possono essere utilizzati in compensazione sino al 31/12/2023.

L’articolo 2 prevede anche per le imprese la riduzione dell’IVA al 5% sui consumi di gas contabilizzati nei mesi di aprile, maggio e giugno, riducendone di conseguenza l’entità dell’anticipazione a carico delle imprese stesse.

Si prevede, inoltre, l’azzeramento degli oneri generali sul gas, per le imprese, con uno stanziamento di 280 milioni di euro complessivi per il trimestre.

Non viene   invece   riconfermato   l’azzeramento   degli   oneri   generali del sistema elettrico anche per le imprese con potenza disponibile sino a 16,5 kW che, pertanto, dal secondo trimestre dell’anno in corso saranno nuovamente assoggettate a detti oneri, al pari di quelle con misuratori superiori a 16,5 kW che hanno ricominciato a pagarli già dal 1° gennaio.

Si ricorda che a fronte dei primi orientamenti del Governo sulla proroga del sostegno ai costi energetici, la Confederazione si era espressa, nel caso i prezzi dell’energia avessero continuato il loro trend in discesa, nel non considerare prioritario un intervento in tal senso, fatte salve alcune specificità.

 

PAYBACK (artt. 8-9)

Si introducono alcune disposizioni per porre rimedio alle criticità connesse al ripiano da parte delle imprese del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici (c.d. payback), il cui termine di versamento – in accoglimento di una richiesta di Confartigianato – è stato da ultimo prorogato al 30 aprile dal DL milleproroghe.

In particolare, si istituisce un fondo di 1.085 milioni di euro per l’anno 2023, da ripartire tra le regioni in proporzione agli importi ad esse spettanti per gli anni dal 2015 al 2018, da utilizzare per gli equilibri dei servizi sanitari regionali dell’anno 2022. La restante quota del ripiano viene versata entro il 30 giugno dalle imprese in misura ridotta, ovvero in misura pari al 48% dell’importo indicato nei provvedimenti emananti dalle regioni per il ripiano stesso. Potranno usufruire di tale diminuzione dell’importo le imprese che non hanno attivato contenzioso o che rinunciano al contenzioso eventualmente attivato. Le imprese che non rinunciano al contenzioso dovranno, invece, pagare la quota integrale a loro carico, come determinata dai suddetti provvedimenti regionali.

Prevista anche la possibilità per le PMI di chiedere finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo centrale di garanzia.

Infine, le imprese potranno portare in detrazione l’IVA, determinata scorporandola dall’ammontare dei versamenti effettuati.

 

FISCO

Pace fiscale (artt. 17-22)

Il provvedimento interviene sulla disciplina della c.d. “pace fiscale”, ampliando i termini entro cui è possibile definire con modalità agevolata alcune fattispecie già previste dalla legge di Bilancio 2023.

In particolare, si modificano i termini previsti dalla suddetta legge per l’accesso ad alcune delle misure definitorie previste:

  • viene rinviato al 31 ottobre 2023 (anziché al 31 marzo 2023), il termine di versamento della prima rata previsto per la regolarizzazione delle violazioni di natura formale;
  • vengono modificati i termini per l’accesso al cosiddetto “ravvedimento speciale”, in relazione al quale si prevede che la regolarizzazione debba essere perfezionata entro la data del 30 settembre 2023 (anziché 31 marzo 2023).

Reati tributari: non punibilità (art. 23)
Si prevedono cause speciali di non punibilità di alcuni reati tributari (omesso versamento di ritenute dovute o certificate, omesso versamento di IVA, indebita compensazione di crediti non spettanti) al superamento di determinate soglie, in particolare quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente.

Grande successo per il workshop gratuito “Il turismo dal Trentino all’Abruzzo – Per una politica di sviluppo turistico regionale”, promosso da Confartigianato Chieti L’Aquila, in collaborazione con il GAL Costa dei Trabocchi, Majellando, Confarte, Academy ForMe, BCC Abruzzi e Molise e con il patrocinio del Comune di Francavilla al Mare. L’iniziativa si è svolta lunedì 3 aprile all’Auditorium Palazzo Sirena di Francavilla.

L’evento rientra nell’ambito delle attività che Confartigianato Chieti L’Aquila sta promuovendo in materia di turismo, con l’obiettivo di approfondire le materie in questione e favorire la creazione di una strategia per lo sviluppo turistico del territorio. Nel corso del workshop sono state messe a confronto l’esperienza vincente del Trentino e quella abruzzese, con l’obiettivo di studiare le buone prassi, per adattarle e replicarle sul territorio. L’evento, del tutto gratuito, era rivolto alle imprese e agli operatori del settore.

Dopo i saluti del sindaco di Francavilla, Luisa Russo, del presidente di Confarte – Confartigianato Cultura Turismo e Spettacolo, Marcello Natarelli, e del presidente del Gal Costa dei Trabocchi, Roberto Di Vincenzo, si sono susseguiti gli interventi di Sergio Cagol, consulente esperto di Turismo, sul tema “Lo sviluppo dell’offerta turistica – Il Trentino, un caso di studio”, di Michele Basso, direttore del Consorzio DMO Dolomiti, sul tema “Cinema e promozione del territorio: l’esperienza della DMO Dolomiti Bellunesi”, e di Luca D’Angelo, direttore dell’azienda per il turismo Dolomiti-Paganella, sul tema “L’evoluzione di una destinazione: un viaggio dietro le quinte di Dolomiti Paganella!”.

Le conclusioni sono state affidate all’assessore al Turismo della Regione Abruzzo, Daniele D’Amario. A moderare i lavori è stato il direttore generale di Confartigianato Imprese Chieti L’Aquila, Daniele Giangiulli.

Academy ForMe, la scuola di formazione di Confartigianato Chieti L’Aquila, diventa Ei-Point dell’Università telematica Mercatorum, ateneo telematico del Sistema delle Camere di Commercio, nato con l’obiettivo di strutturare una offerta formativa indirizzata ad un target principale di “persone già occupate” che vogliano conseguire un titolo accademico “frequentando” i corsi on line.

UNIVERSITA’ MERCATORUM

L’università rappresenta la prima partnership pubblico-privata per la governance di un’istituzione universitaria, che nasce con l’obiettivo di assumere la leadership nella formazione delle imprese. L’idea è quella di dare vita a percorsi accademici caratterizzati dall’innovazione, affiancati da un incubatore e acceleratore d’impresa. Corsi specifici di strategia aziendale sono dedicati all’universo delle startup: come sviluppare un’idea imprenditoriale, strategie per la commercializzazione dei prodotti, come raccogliere fondi con il crowfunding e tanto altro ancora.

EI-POINT CHIETI SERVICE

L’Eipoint Mercatorum è accreditato dall’Università Mercatorum come centro qualificato d’orientamento per lo svolgimento di progetti didattici, educativi e formativi dell’Ateneo; l’attività dell’Eipoint Mercatorum è un’attività propedeutica a quella dell’Università Mercatorum e legata al nostro progetto educativo e didattico. Gli EI-Point costituiscono il network dell’Ateneo sul territorio e sono il reale centro di sviluppo e crescita dell’Università. La collaborazione con il network prevede la possibilità di collaborare su vari progetti formativi che possono essere ideati e realizzati in sinergia con il singolo EI-Point.

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0871.64430info@academyforme.it

Le scadenze fiscali 2023 si avvicinano e la rete degli sportelli CAAF Confartigianato Chieti L’Aquila è pronta per assistere pensionati e lavoratori dipendenti in tutti gli adempimenti previsti, dall’elaborazione del Modello 730 alla verifica della DSU volta ad ottenere l’Attestazione ISEE. I professionisti delle sedi territoriali del CAAF di Confartigianato Chieti L’Aquila stanno già lavorando sulle deleghe conferite dai contribuenti per la messa a disposizione dei dati della dichiarazione precompilata, utili alla verifica della documentazione fiscale per l’apposizione del visto di conformità sui Modelli 730. Quest’anno è prevista un’offerta esclusiva: chiunque scelga energia e gas con Confartigianato, oltre ai risparmi sulle bollette avrà diritto al Mod. 730 gratuito!

Anche per quest’anno, il termine ultimo per presentare e trasmettere, in via telematica, il Modello 730 è fissato al 30 settembre, ma sono previste alcune “finestre” intermedie che partono dalla fine del mese di maggio.

Il supporto degli sportelli CAAF Confartigianato continua a puntare sull’efficienza della tecnologia e sull’attenzione di professionisti che da anni accompagnano i contribuenti nella gestione di tutti gli adempimenti e le pratiche fiscali. L’innovazione e la qualità dei servizi sono di casa nei CAAF Confartigianato. Oltre alla convenzione diretta con l’INPS, che permette un dialogo in tempo reale con la pubblica amministrazione e nella documentazione offerta al cliente, la rete degli sportelli territoriali offre la comodità di svolgere parte degli adempimenti direttamente da casa attraverso la piattaforma web Personal CAAF 2.0, con pratiche e documentazione sempre a disposizione del cliente. Semplicemente con un click.

Facilità di utilizzo, semplicità e accesso all’archivio personale, oltre alla possibilità di inviare direttamente all’operatore la documentazione necessaria per l’adempimento ed il servizio richiesto, sono le caratteristiche principali della piattaforma che ogni giorno si arricchisce di nuove funzionalità. A cominciare dalla possibilità di prenotare l’appuntamento direttamente con il nostro operatore, nel giorno e orario preferito, senza alcuna coda.

Nessun dubbio! CAAF Confartigianato Chieti L’Aquila: competenza, consulenza e risparmio.

 

L’appuntamento può essere richiesto in una delle seguenti sedi:

Chieti – Piazza Falcone e Borsellino,3 – 0871.330270 – caaf1@confartigianato.ch.it

L’Aquila – nucleo industriale di Bazzano (sopra BNL) – 0862.080711 – servizi@confartigianatolaquila.it

Francavilla al Mare – Piazza Sirena, 8 – Tel. 085.816479 – francavilla@confartigianato.ch.it

Lanciano – Via Del Mancino, 54 – Tel. 0872.700315 – lanciano@confartigianato.ch.it

San Salvo – Via Roma, 1/A – Tel. 0873.672060 – sansalvo@confartigianato.ch.it

 

Anche quest’anno confermate le tariffe agevolate per i dipendenti delle imprese associate e per i pensionati iscritti all’associazione pensionati di Confartigianato, con Forze Armate, soci AVIS e altri Enti ed  Istituzioni locali.

Contattaci per saperne di più.

Sono stati approvati nuovi emendamenti al DL 11/2023, in linea con le richieste di Confartigianato, per risolvere alcune criticità dopo il divieto di sconto e cessione dei crediti su bonus edilizi entrato in vigore il 17 febbraio 2023. Le novità non solo attenuano la portata del divieto di concessione dello sconto in fattura ovvero di cessione dei crediti d’imposta relativi alle detrazioni edilizie, ma risolvono anche alcune criticità sulle cessioni in itinere in vista della scadenza del 31 marzo 2023, nonché su alcune proroghe per il superbonus 110%.

Si ribadisce che tali misure entreranno in vigore a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto 11/2023.

Si elencano le principali misure approvate.

  1. Possibilità di accedere alla remissione in bonis per la tardiva presentazione della comunicazione di opzione per la cessione del credito in assenza della conclusione dell’accordo con le banche entro il 31 marzo 2023

Viene consentito di accedere alla “remissione in bonis”, entro il 30 novembre 2023 (con il pagamento, quindi, della sanzione di 250 euro) anche se alla data del 31 marzo 2023 il contratto di cessione del credito verso banche ed altri istituti vigilati non è ancora concluso. Tale deroga è consentita esclusivamente per la cessione delle detrazioni relative alle spese sostenute nel 2022, o alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021.

  1. Unifamiliari: proroga al 30 settembre 2023 del superbonus 110% per le “villette”

Per ulteriori sei mesi (fino al 30 settembre 2023), le spese sostenute per interventi da “superbonus” sulle unifamiliari, possono continuare a beneficiare della detrazione del 110%, sempreché al 30 settembre 2022 sia stato realizzato almeno il 30% del lavoro complessivo.

  1. Mantenimento dell’opzione per la cessione del credito/sconto in fattura

Viene escluso il divieto di opzione per lo sconto e cessione dei crediti per:

  • Interventi effettuati da IACP, cooperative a proprietà indivisa, ONLUS, organizzazioni del volontariato e associazioni di promozione sociale.
  • Interventi effettuati nei comuni ubicati nei “crateri sismici” verificatisi dal 2009 e in relazione ad immobili danneggiati dalla cd “alluvione Marche” dello scorso 15 settembre
  • Interventi agevolati ricompresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, che alla data di entrata in vigore del D.L. risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrono al risparmio del consumo energetico e all’adeguamento sismico dei fabbricati. La deroga si applica per le zone sismiche 1, 2 e 3.
  1. Ampliamento dell’arco temporale di fruizione dei crediti d’imposta utilizzabili in 4 o 5 anni

Viene esteso l’ambito di applicazione della facoltà di fruizione in 10 rate annuali dei crediti d’imposta oggetto di comunicazioni di opzione per lo sconto/cessione, riconosciuto nel D.L. “Aiuti- quater” (ed ancora in attesa di un provvedimento attuativo). La facoltà è riconosciuta ai crediti oggetto di comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate fino al 31 marzo 2023 (e non più 31 ottobre 2022) e anche agli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche e al sisma bonus (oltre che interventi “superbonus”).

  1. Ampliamento dell’arco temporale di fruizione della detrazione superbonus da parte del beneficiario

È riconosciuta la facoltà per il beneficiario del superbonus, relativamente alle spese sostenute nel 2022, di fruire dell’agevolazione in 10 quote annuali dal 2023, con opzione irrevocabile e a condizione che la prima rata non sia stata ancora indicata in dichiarazione. La formulazione letterale sembrerebbe richiedere l’esposizione della spesa in dichiarazione dei redditi relativa al 2022 e l’inizio della detrazione soltanto dall’anno successivo.

  1. Compensazione dei crediti con debiti vantati anche nei confronti di enti impositori diversi

Con una norma di interpretazione autentica, viene affermato che i crediti d’imposta tributari possono essere compensati con i debiti di enti impositori diversi.

  1. Responsabilità in solido dei cessionari, limitazione in presenza di attestazione rilasciata dall’istituto di credito

Esclusa la responsabilità in solido dei cessionari che acquistano i crediti d’imposta da un istituto bancario o gruppo bancario, in presenza di un’attestazione del medesimo istituto che certifica il possesso della documentazione elencata nel medesimo articolo 1 del decreto-legge.

  1. Incremento della capacità di assorbimento da parte del sistema bancario

Alle banche, agli intermediari finanziari e alle società appartenenti a un gruppo bancario ovvero alle imprese di assicurazione, cessionarie dei crediti d’imposta che hanno esaurito la propria capienza fiscale, è consentito utilizzare detti crediti per sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite del 10% della quota annuale eccedente i crediti d’imposta sorti per il superbonus. In ogni caso, il primo utilizzo può essere effettuato in relazione alle emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028.

Il Consiglio dei Ministri ha definitivamente approvato il Codice dei Contratti pubblici, in attuazione della specifica delega al Governo. Le nuove norme entrano in vigore il 1° luglio 2023, mentre quelle sulla digitalizzazione degli appalti sono differite al 1° gennaio 2024. Tra le novità spiccano le semplificazioni per appalti sotto soglia, le procedure PNRR per affidamenti diretti e un intero capitolo sulla digitalizzazione delle procedure dal prossimo anno. Fra i principi basilari del nuovo Codice Appalti elencati nei primi 12 articoli della legge, segnaliamo:

  • il principio del risultato: le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
  • il principio della fiducia: l’attribuzione e l’esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici;
  • il principio dell’accesso al mercato;
  • i principi di buona fede e di tutela dell’affidamento.

Di seguito, le principali novità del nuovo Codice Appalti pubblici.

  • Livelli di progettazione: passano da tre a due (progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo).
  • Semplificazione degli affidamenti sotto soglia:

– per appalti fino a 500mila euro, le piccole stazioni appaltanti potranno procedere direttamente senza passare per le stazioni appaltanti qualificate;

– fino a 5,3 milioni di euro, le stazioni appaltanti possono attivare procedure negoziate o affidamenti diretti rispettando il principio della rotazione.

  • Appalto integrato: il contratto potrà avere come oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato.
  • Rating di impresa: sarà gestito dall’Anac, che avrà un ruolo anche nella gestione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
  • Liberalizzazione subappalti:

– vietate l’integrale esecuzione da parte di terzi e le attività prevalenti;

– ammesso il subappalto a soggetti qualificati per svolgere le prestazioni, indicati in sede di offerta.

  • Dissenso costruttivo: per superare gli stop degli appalti quando è coinvolta una pluralità di soggetti, in sede di conferenza di servizi l’ente che esprime il proprio diniego dovrà motivarlo e fornire una soluzione alternativa.
  • Salvaguardia del Made in Italy: inseriti come valori premiali, nei criteri di valutazione dell’offerta, la percentuale dei prodotti originari italiani o dei paesi UE rispetto al totale, e la valorizzazione delle imprese locali con sede nel territorio interessato dall’opera. La digitalizzazione prevista dal nuovo Codice Appalti, riguarda l’intero ciclo di vita dei contratti pubblici (programmazione , progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione) e ne prevede la gestione attraverso piattaforme e servizi interoperabili.

Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite da servizi e sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per assicurare la piena digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici.

Il tempo necessario per mettere a punto l’intero sistema (compresi i regolamenti), ne fa slittare l’entrata in vigore al prossimo gennaio.

 

La posizione di Confartigianato su nuovo Codice appalti

“Apprezziamo l’impegno per semplificare e razionalizzare una disciplina molto complessa, come quella del Codice appalti, e la volontà del Governo di renderla operativa in tempi rapidi. Semplificazione, certezza delle norme e velocità dei procedimenti sono indispensabili per favorire il lavoro e la crescita delle imprese. In attesa di conoscere il testo del provvedimento, ci auguriamo siano state create le condizioni per consentire la partecipazione delle micro e piccole imprese agli appalti pubblici, principio cardine della legge delega”. È il giudizio sulla riforma del Codice degli appalti espresso dal Presidente di Confartigianato Marco Granelli il quale indica gli aspetti utili a rendere la riforma un volano di sviluppo per le imprese.

“In particolare – sottolinea Granelli – auspichiamo sia confermata l’anticipazione che i consorzi di imprese artigiane non possono essere assimilati ai consorzi stabili, come abbiamo sollecitato da tempo. Inoltre va previsto il principio degli appalti a Km0 e del criterio della prossimità”.

Tra i motivi di revisione dei prezzi, Confartigianato ritiene necessario un sistema maggiormente tarato sulla effettiva incidenza dei costi per le imprese come ad esempio il costo del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative. A questo proposito, giudica positivamente l’anticipazione della possibilità di fatturare alle imprese che hanno chiesto revisione prezzi. La data di entrata in vigore del Codice, fissata al 1° aprile, così come il rating di legalità rischiano di cogliere impreparate le imprese. Sia per gli operatori economici che per le Stazioni Appaltanti, sarà necessario prevedere un periodo in cui formare adeguatamente il personale e contenere gli effetti dello shock normativo che potrebbe derivare dalla repentina attuazione della nuova disciplina.

Per il bonus tende, negli ultimi anni è stato possibile anche ottenere oltre il doppio dello sconto fiscale consueto approfittando del Superbonus 110%, che tuttavia non soltanto nel 2023 è sceso al 90%, ma ormai è divenuto di così difficile applicazione che saranno davvero in pochi a poter inserire la sostituzione delle tende come lavoro trainato in un progetto di Superbonus. Da qui il ritorno alla detrazione con Bonus Ristrutturazione al 50% o dell’Ecobonus al 65%.

Bonus tende solari: cos’è e come funziona.

Il Bonus tende, che insieme al bonus zanzariere fa parte del cosiddetto bonus schermature solari, rientra di norma tra le detrazioni al 50% dall’IRPEF (nel caso l’installazione avvenga su immobili civili) o dall’IRES (se l’installazione avviene su immobili commerciali e impianti produttivi), spalmati in 10 anni come le classiche detrazioni da Bonus Ristrutturazione. Il bonus tende solari consente di detrarre dalla dichiarazione dei redditi il 50% della spesa totale sostenuta, inclusa la manodopera, fino ad un massimo di 60.000 euro. Le spese detraibili sono quelle sostenute per l’acquisto di tende esterne ed interne necessarie alla schermatura solare della casa che rispettino i requisiti indicati nell’Allegato M del Dlgs 311/2006. Come per gli altri bonus casa, è possibile beneficiare anche per questo tipo di interventi dello sconto in fattura in luogo della detrazione fiscale. Ebbene, qualora l’esposizione della finestra, del balcone o del terrazzo da schermare sia rivolta a Sud o Sud-Ovest (ossia, installata sul muro/finestra che “guarda” a Sud o Sud-Ovest), è possibile annettere questo intervento a quelli trainati dal Superbonus nel caso in cui le schermature solari o le chiusure tecniche mobili oscuranti previste, siano acqui[1]state e montate congiuntamente a interventi trainanti. Anche senza il Superbonus, si può ottenere una detrazione al 65% con il tradizionale Ecobonus, alle medesime condizioni. Spese ammesse al bonus. Per schermatura solare si intende un sistema di protezione dalla luce del sole e dal calore che consente una reazione variabile e controllata dell’energia e della luce alle sollecitazioni solari andando a ridurre il surriscaldamento degli ambienti, generando un conseguente risparmio energetico.

Sono quindi agevolabili le spese sostenute per l’acquisto di:

  • tende da sole e da interni, a rullo, per serre e così via;
  • zanzariere e tende antinsetto qualora dotate di schermatura solare (per le sole zanzariere, senza schermatura solare, è prevista un’altra agevolazione: il bonus zanzariere);
  • infissi, persiane, tapparelle, veneziane, frangisole, ecc;
  • pergole con tende in tessuto o con lamelle orientabili. Sono escluse dal bonus le tende puramente decorative. Requisiti per la detrazione.

Per il bonus tende, inoltre, la schermatura solare deve rispettare i seguenti requisiti:

  • deve essere applicata a protezione di una superficie vetrata esposta da est a ovest passando da sud (le tende installate su pareti esposte a nord non rientrano nell’agevolazione);
  • deve essere applicata all’esterno della finestra, al suo interno o integrato in esso;
  • deve essere mobile, per cui deve poter essere aperta e chiusa;
  • deve essere dotata di apposita documentazione che ne certifichi il fattore solare e quindi la capacità di schermatura espressa in Gtot (le tende devono avere un fattore Gtot uguale o inferiore allo 0,25, certificato da un ente idoneo, e la marchiatura Ce del produttore).

Beneficiari

Il bonus tende schermatura solare può essere richiesto da chi acquista o la sostituisce una tenda o una schermatura solare e risulti essere, se persona fisica assoggettata all’IRPEF:

  • proprietario dell’immobile;
  • nudo proprietario;
  • titolare di un diritto reale di godimento;
  • inquilino in affitto;
  • detentore dell’immobile in comodato;
  • condomino, per gli interventi sulle parti comuni;
  • nuovo titolare in caso di cessione dell’immobile.

Se soggetti giuridici assoggettati all’IRES:

  • imprese;
  • utilizzatore dell’immobile per l’esercizio dell’attività professionale;
  • associazioni tra professionisti;
  • enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale che versano l’IRES;
  • istituti autonomi per le case popolari e gli enti con le stesse finalità.

Adempimenti necessari

  1. Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico parlante o bonifico bancario o postale online nel quale deve essere indicata la causale di legge, il codice fiscale, numero e la data della fattura e gli altri requisiti richiesti per i bonus ristrutturazioni.
  2. Una volta conclusi gli interventi, entro i 90 giorni dalla fine dei lavori, bisogna trasmettere all’ENEA la “Scheda descrittiva dell’intervento” utilizzando la procedura telematica messa a disposizione sul sito web ENEA con riferimento all’anno in cui sono terminati i lavori.
  3. Bisogna poi conservare tutta la documentazione e dichiarare ogni anno la quota annuale (1/10) nella propria dichiarazione dei redditi.

Documentazione da conservare:

  • fatture, ricevute e quietanze relative all’intervento riportanti la dicitura “schermatura solare dinamica ai sensi del D.L. 311/2006 allegato M”;
  • copia ricevuta bonifico con l’indicazione della legge;
  • certificazione del fornitore (o produttore o assemblatore) che attesti il rispetto dei requisiti tecnici;
  • originale della documentazione inviata all’ENEA, debitamente firmata;
  • schede tecniche dei componenti e/o certificazione del fornitore.
  • ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID).

In programma a Milano, dall’8 all’11 maggio 2023, la fiera TUTTOFOOD, da sempre un punto di riferimento nazionale e internazionale per lo sviluppo del settore agroalimentare, una manifestazione incubatrice di novità e business trend per scoprire, disegnare e guidare il rilancio del comparto alimentare del futuro.

La fiera rappresenta un appuntamento irrinunciabile per le imprese abruzzesi, che hanno l’opportunità di incontrare buyer e operatori del settore provenienti da tutto il mondo, e promuovere i propri prodotti nell’esclusiva cornice della Fiera Milano.

Per partecipare è sufficiente seguire la procedura indicata sul sito della Camera di Commercio Chieti Pescara, raggiungibile cliccando QUI.

Questi i passaggi:

  1. Scarica gli allegati:
    Domanda di partecipazione ;
    Regolamento di partecipazione ;
  2. Riempi i moduli della manifestazione e trasformali in pdf e firmali digitalmente, compreso il regolamento;
  3. Riempi il form online sul sito della Camera di Commercio, inserendo i tuoi dati ed allegando tutti i file che hai firmato digitalmente.

 

Per informazioni: 0854536.223 – 243 | manifestazioni@chpe.camcom.it