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Confartigianato Ch Aq

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La differenza sostanziale tra l’area gialla e quella arancione, in cui è stato inserito l’Abruzzo, riguarda principalmente gli spostamenti e la ristorazione. E’ infatti vietato entrare e uscire dalla regione o dal comune di residenza, se non per motivi di lavoro, necessità e salute. Prevista, inoltre, la chiusura totale di bar e ristoranti, ma sono salvi l’asporto e le consegne a domicilio.

Per il resto sono in vigore le misure imposte dal Dpcm del 3 novembre, a partire dal coprifuoco dalle 22 alle 5. Per tutti gli spostamenti in quella fascia oraria o per uscire dal territorio comunale nell’arco delle 24 ore è necessaria l’autocertificazione (SCARICALA QUI).

 

ECCO COSA CAMBIA: DOMANE E RISPOSTE DAL SITO DEL GOVERNO

PUBBLICI ESERCIZI, ATTIVITA’ COMMERCIALI, RISTORAZIONE E STRUTTURE RICETTIVE

Nella mia area sono aperti ristoranti, pizzerie, pasticcerie e altre attività di ristorazione? È consentito il consumo di cibi e bevande al loro interno?

In quest’area, i ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario, ma che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

È consentito entrare o restare all’interno di bar, ristoranti e degli altri locali adibiti alla ristorazione (pub, gelaterie, pasticcerie…), se è sospeso il consumo di cibi al loro interno? 

Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali (si veda la faq precedente), l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.

Sono sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione svolte da centri culturali, centri sociali e centri ricreativi a favore del proprio corpo associativo?

La sospensione di attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi include anche la sospensione delle attività interne di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione a favore del proprio corpo associativo, trattandosi di una attività subordinata e collaterale rispetto alla attività principale.

La possibilità di continuare ad erogare oltre le ore 18 i servizi di ristorazione previsti per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade vale anche per esercizi siti in altre strade extraurbane o secondarie a lunga percorrenza?

No, possono restare aperti oltre le ore 18 solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

La sospensione delle attività di ristorazione disposta nelle zone c.d. arancioni e rosse, si applica anche ai ristoranti negli alberghi con riferimento ai clienti ivi alloggiati? È possibile per i clienti degli alberghi consumare i pasti presso ristoranti esterni convenzionati?

I ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti che vi alloggiano, anche nelle zone arancioni e rosse.
Quindi è consentita (senza limiti di orario) la ristorazione solo all’interno dell’albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati. Qualora manchi tali servizio all’interno del proprio albergo o della propria struttura ricettiva il cliente potrà avvalersi di una ristorazione mediante asporto o mediante consegna “a domicilio” (eventualmente organizzata dall’albergo), nei limiti di orario consentiti, con consumazione in albergo.

Il trasporto, la consegna e il montaggio di mobili rientrano nella comprovata esigenza lavorativa che giustifica gli spostamenti?

Sì, rientrano fra le esigenze lavorative di cui all’art. 3, lettera a), del DPCM 3 novembre 2020.
Si possono consegnare e montare i mobili o gli oggetti acquistati prima dell’introduzione delle restrizioni al commercio? Sì, le vendite di mobili avvenute in negozio prima delle restrizioni, che non si fossero ancora concluse con la consegna e il montaggio, possono assimilarsi alle vendite a distanza.

EVENTI, CERIMONIE, RIUNIONI

È consentito svolgere assemblee condominiali in presenza?

Sì. È fortemente consigliato svolgere la riunione dell’assemblea in modalità a distanza. Laddove ciò non sia possibile, per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale.

Nella nozione delle fiere, vietate dal Dpcm, rientrano anche manifestazioni locali con prevalente carattere commerciale? 

Sì, tali manifestazioni, anche a carattere commerciale di natura fieristica, come nel caso dei cosiddetti mercatini di Natale, ma realizzate fuori dell’ordinaria attività commerciale in spazi dedicati ad attività stabile o periodica di mercato, sono da assimilare alle fiere e sono quindi vietate.

SPOSTAMENTI

Quali sono le regole valide nella mia area per gli spostamenti? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? E a trovare parenti o congiunti? 

Nell’area arancione è consentito spostarsi esclusivamente all’interno del proprio Comune, dalle 5 alle 22, senza necessità di motivare lo spostamento. Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Inoltre sono vietati, 24 ore su 24, gli spostamenti verso altri Comuni e verso altre Regioni, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di studio o di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune (per esempio andare all’ufficio postale o a fare la spesa, se non ci sono tali uffici o punti vendita nel proprio Comune).
Sono comunque consentiti gli spostamenti, verso qualsiasi area, che siano strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista.
È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
È consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi.

Gli spostamenti devono essere giustificati in qualche modo? È necessario produrre un’autodichiarazione? 

Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti all’interno del proprio comune. Per spostamenti verso altri Comuni, nonché dalle 22 alle 5 anche all’interno del proprio comune, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

Posso andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti? 

Sì, è una condizione di necessità e quindi non sono previsti limiti orari. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.

Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni?

Sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Comuni di aree differenti. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.

È possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all’inizio o al termine della giornata di lavoro?

È possibile ma fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da COVID-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. Pertanto, questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. Ove possibile, è assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi.

Sono consentiti gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere? 

In orari compresi tra le 5.00 e le 22.00 tali spostamenti sono consentiti solo in ambito comunale, essendo vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai comuni delle regioni dell’area “arancione”. Conseguentemente tali spostamenti sono interdetti per chi si debba muovere da un comune diverso da quello in cui si svolge la detenzione e, per costoro, i colloqui possono perciò svolgersi esclusivamente in modalità a distanza, ai sensi dell’art. 221, comma 10, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, come sostituito dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, che consente i colloqui a distanza mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, anche oltre i limiti stabiliti dalle norme dell’ordinamento penitenziario.

Sono consentiti gli spostamenti per fare visita alle persone ricoverato in una struttura detentiva a carattere ospedaliero?

Fermo quanto esposto nella FAQ relativa con riferimento alla possibilità di spostamenti per far visita alle persone detenute, per quelle ricoverate in una struttura detentiva a carattere ospedaliero sussiste l’ulteriore limitazione per cui l’accesso in dette strutture detentive ospedaliere da parte dei parenti di pazienti ivi ristretti è consentito solo nei casi e con le modalità individuati dalla Direzione sanitaria della struttura stessa, per cui occorre preventivamente informarsi presso la Direzione per sapere se l’accesso sia o meno consentito e, in caso affermativo, a quali condizioni.

Chi è sottoposto alle misure della quarantena o dell’isolamento, si può spostare?

No, è previsto il “divieto assoluto” di uscire di casa per chi è sottoposto alla misura dell’isolamento, essendo risultato positivo al virus, o della quarantena precauzionale qualora sia stato identificato come contatto stretto di caso COVID-19. In tale ultimo caso è consentito uscire, utilizzando un mezzo privato, esclusivamente al fine di effettuare gli accertamenti diagnostici prescritti dal medico, evitando i contatti con altre persone e osservando scrupolosamente tutte le misure precauzionali, tra cui l’obbligo di indossare la mascherina.

Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5?

Sì, soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono contattare il proprio medico curante e rimanere presso il proprio domicilio, evitando i contatti sociali e limitando al massimo anche quelli con i propri conviventi.

È possibile fare la spesa in un comune diverso da quello in cui si abita? 

È possibile spostarsi in altri comuni per acquistare beni o usufruire di servizi solo ed esclusivamente se questi non sono disponibili nel proprio comune. Laddove quindi il comune non disponga di punti vendita (o, per esempio, dell’ufficio postale), o sia necessario acquistare generi di prima necessità non reperibili nel comune di residenza o domicilio, lo spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati.

Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari? 

Sì, non sono previste limitazioni alle categorie di prodotti acquistabili.

Sono un volontario della protezione civile: posso spostarmi dal comune in cui attualmente mi trovo per prestare la mia attività nell’ambito della gestione dell’emergenza?

Sì, il divieto di spostarsi dal comune in cui ci si trova non riguarda coloro che svolgono attività di volontariato nell’ambito del Servizio nazionale di protezione civile o che siano comunque impegnati come volontari per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso (ad es., i volontari della Croce Rossa Italiana).

Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?

È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al (dal) lavoro, anche tramite l’autodichiarazione di cui alla FAQ n. 2 o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.

Se abito in un Comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”?

In questi casi lo spostamento è giustificato per esigenze lavorative, se non è possibile lavorare da casa.

Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?

Sì, si potrà rientrare, comunque, per la prima volta, dopo il 6 novembre 2020. Successivamente, gli spostamenti saranno consentiti solo negli ambiti e per i motivi chiariti alla FAQ n. 1.

È possibile raggiungere la seconda casa? 

L’accesso alla seconda casa è sempre consentito dalle 5 alle 22 nel proprio comune. Dalle 22 alle 5, o se si trova in un altro comune, è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni.

Ci si può spostare per andare in chiesa o negli altri luoghi di culto? 

Sì, dalle 5 alle 22. Invece, dalle 22 alle 5, vige un regime degli spostamenti analogo a quello relativo alla zona rossa.

È possibile uscire di casa per gettare i rifiuti? 

Sì, seguendo le normali regole già in vigore in ogni comune. Allo stesso modo, proseguono le attività di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti.

Posso uscire con il mio animale da compagnia? 

Sì, per le sue esigenze fisiologiche, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone.

Si possono portare gli animali domestici dal veterinario?

Sì.

Si può uscire per fare una passeggiata?

Sì, dalle 5 alle 22.

È consentito fare attività motoria? 

Sì, dalle 5 alle 22.

L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito?

Sì, salvo diverse specifiche disposizioni delle autorità locali, e a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento. È consentito, altresì, l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.

Posso utilizzare la bicicletta? 

È possibile utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone. È inoltre consentito utilizzarla dalle 5 alle 22 per svolgere attività motoria all’aperto, sempre nel rispetto del distanziamento di almeno un metro, e per svolgere attività sportiva, nel qual caso il distanziamento deve essere di 2 metri.

Posso usare l’automobile con persone non conviventi? 

Sì, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.

Per i cittadini stranieri vigono le stesse limitazioni agli spostamenti che vigono per gli italiani? 

Sì, le restrizioni sono valide per tutte le persone presenti sul territorio italiano, a prescindere dalla loro nazionalità. Per gli spostamenti da e per l’estero, oltre a tali restrizioni, si è altresì soggetti alle specifiche disposizioni relative a ciascuno Stato estero, reperibili sul sito istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

ATTIVITA’ PRODUTTIVE, PROFESSIONALI E SERVIZI

È obbligatorio utilizzare strumenti di protezione individuale per i professionisti in studio?

 Sì, l’obbligo sussiste nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, e quindi anche negli studi professionali, ad eccezione dei casi in cui l’attività si svolga individualmente e sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
Ove l’attività professionale comporti comunque un contatto diretto e ravvicinato con soggetti non conviventi o lo svolgimento in ambienti di facile accesso dall’esterno o aperti al pubblico, e non sia possibile rispettare in modo continuativo la distanza interpersonale di almeno un metro, occorre sempre utilizzare gli strumenti di protezione individuale, nel rispetto anche delle altre prescrizioni previste dai protocolli di sicurezza anti-contagio.

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La promozione scade il 31/12/2020!

 

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm del 3 novembre contenente le nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il Dpcm prevede la suddivisione delle Regioni italiane in tre aree di criticità nelle quali si applicano specifiche misure restrittive:

– AREA GIALLA: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto

– AREA ARANCIONE: Puglia, Sicilia.

– AREA ROSSA: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta.

SCARICA QUI LA TABELLA

LEGGI IL DPCM DEL 3 NOVEMBRE 

 

Il lavoratore in quarantena precauzionale non ha diritto alla malattia se lavora da casa in smart working: si tratta di un’importante precisazione contenuta nella circolare INPS n. 3653/2020 che chiarisce tutte le regole che si applicano ai casi di quarantena del lavoratore. La circolare fornisce una serie di aspetti su cui sono state evidenziate criticità interpretative, e che risulta di particolare importanza dopo la nuova disposizione del CTS (Comitato Tecnico Scientifico Coronavirus), che riduce a 10 giorni la quarantena obbligatoria per gli asintomatici, i quali possono poi uscire con un solo tampone o test negativo.

Di seguito le diverse casistiche.

  1. Quarantena/sorveglianza precauzionale e lavoro agile

Il messaggio INPS chiarisce che la quarantena (art. 26, comma 1) e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili (art. 26, comma 2), non configurano un’incapacità temporanea al lavoro ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore ha inteso equiparare, ai fini del trattamento economico, alla malattia e alla degenza ospedaliera. Di conseguenza, se il lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile può continuare a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, smart working presso il proprio domicilio, non si applica la tutela previdenziale della malattia dal momento che non c’è sospensione dell’attività lavorativa. Al contrario, la malattia conclamata da COVID – 19 (art. 26, comma 6) comporta una temporanea incapacità al lavoro con diritto al conseguente trattamento economico di malattia.

  1. Quarantena per ordinanza amministrativa

Riguardo l’ipotesi della quarantena disposta per ordinanza dell’autorità amministrativa locale, l’INPS afferma il principio generale in virtù del quale in tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa non è possibile riconoscere la tutela della malattia, dal momento che la quarantena ai sensi del comma 1 dell’articolo 26 presuppone un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.

  1. Quarantena all’estero

Per quanto riguarda i casi dei lavoratori italiani che recatasi all’estero siano stati oggetto di provvedimenti di quarantena da parte dell’autorità del Paese straniero, stabilisce l’INPS che l’accesso alla tutela di cui al comma 1 dell’art. 26 debba sempre provenire da un procedimento delle autorità sanitarie italiane.

  1. Quarantena/sorveglianza precauzionale e CIGO, CIGS, GIGD e assegno ordinario

Nel caso di concomitanza tra le prestazioni da quarantena o sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili con i trattamenti di integrazione salariale con causale COVID – 19, normati da ultimo ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 104/2020 (cassa integrazione ordinaria e in deroga e assegno ordinario), il messaggio chiarisce che la fruizione di un ammortizzatore sociale comporta il venir meno della possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista per la malattia.

Divieto di licenziamenti fino al 31 gennaio 2021, indipendentemente dal fatto che l’azienda utilizzi o meno ammortizzatori sociali con causale Covid: la proroga è contenuta nel dl Ristori, e sostanzialmente non consente procedure collettive di ristrutturazione e licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo. Viene quindi riproposto lo stop dei licenziamenti per motivi economici, anche nelle aziende che usano gli ammortizzatori sociali, oppure i benefici contributivi previsti per chi non fruisce della nuova cig. La norma sul divieto di licenziamenti, peraltro ampiamente attesa, è contenuta nell’articolo 12 del decreto 137/2020, commi 9 e 10.

Sospende fino al 31 gennaio 2021:

  • Procedure come mobilità, licenziamenti collettivi, riduzione del personale.
  • Procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.
  • Licenziamento per giustificato motivo oggettivo, come i licenziamenti individuali per motivi economici.
  • Procedure in corso di licenziamento per giustificato motivo oggetti nelle aziende oltre i 15 dipendenti.

 

Il divieto di licenziamenti non si applica nei casi di:

  • cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguente alla messa in liquidazione senza continuazione, anche parziale, dell’attività,
  • liquidazione senza cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa;
  • accordo collettivo aziendale con le organizzazioni sindacali, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a questi lavoratori spetta la Naspi.
  • Fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, o quando ne sia disposta la cessazione.

 

Attenzione: questa norma supera le precedenti limitazioni, in base alle quali il divieto di licenziamenti sussisteva solo in presenza delle fruizione di ammortizzatori sociali o dell’esonero contributivo per le aziende che non utilizzano la nuova cig del decreto Ristori. Restano questi divieti di licenziamento, ma non sono più gli unici, essendo lo stop esteso a tutte le imprese fino al prossimo 31 gennaio.

Nuova edizione del corso per ACCOMPAGNATORE CICLOTURISTICO in formula weekend!

Descrizione del profilo professionale: L’Accompagnatore cicloturistico è un professionista autonomo che accompagna persone singole o gruppi di persone in percorsi cicloturistici, fornendo anche in lingua straniera informazioni generali sul territorio, sulle zone di pregio naturalistico e ambientale attraversate, sui siti di interesse artistico, storico e culturale, nonché sulle specificità enogastronomiche.

L’accompagnatore cicloturistico deve essere in grado di orientare e proporre attività ed itinerari ciclistici in relazione alle effettive capacità individuali delle persone per le quali svolgerà attività di accompagnamento. Oltre ad avere competenza sulle tecniche di guida, di base ed avanzate, deve anche conoscere le propedeuticità tecnico-didattiche e le modalità per sviluppare e consolidare a seconda del caso e delle fasce d’età cui si rivolge.

L’accompagnatore cicloturistico deve conoscere accuratamente la bicicletta nelle sue diverse tipologie e saper insegnare ad usarla nelle situazioni tipiche del ciclismo escursionistico e turistico, deve anche saper leggere le mappe e le carte geografiche, dimostrando buone capacità di orientamento.

Durata: 300 ore di cui 220 ore d’aula e 80 ore di stage.

Inizio delle lezioni on-line 15 Gennaio
Le lezioni si terranno il venerdì pomeriggio e sabato intera giornata

Per info contatta la nostra scuola di formazione AcademyForMe

Tel. 0871/64430
mail: info@academyforme.it

Ci sono voluti tre decreti direttoriali (D.D. n.44 del 6 febbraio 2020, D.D. n.52 dell’11 febbraio 2020 e D.D. n.66 del 21 febbraio 2020) e otto mesi di attesa, per rendere finalmente operativo l’incentivo Io Lavoro, che promuove le assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e in apprendistato professionalizzante, destinate ai datori di lavoro che assumono nuovo personale tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020, su tutto il territorio nazionale. Con la pubblicazione della circolare Inps n.124 del 26 ottobre, i datori di lavoro possono finalmente presentare le domande e recuperare le somme anticipate da gennaio 2020 ad oggi.

Il beneficio contributivo trova applicazione laddove la sede di lavoro per la quale viene effettuata l’assunzione sia ubicata in una delle seguenti Regioni:

  • Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) con una dotazione di 234.000.000,00 euro;
  • Regioni “più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio) con una dotazione di 12.400.000,00 euro;
  • Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna) con una dotazione di 83.000.000,00 euro (da ripartire con le Regioni meno sviluppate), che dovranno competere con le Regioni meno sviluppate a cui sono riservate risorse dedicate.

L’ambito territoriale si applica indipendentemente dalla residenza del lavoratore ma, nei casi di modifica della sede operativa del lavoratore, la spettanza dell’incentivo è subordinata alla verifica della disponibilità finanziaria accantonata e residua per la categoria di regione di destinazione. In caso di modifica della sede di lavoro da un macro-contenitore di Regioni ad un altro, l’incentivo potrà continuare ad essere fruito solo previa verifica della disponibilità di risorse sul contatore regionale di destinazione.

Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumano:

  • lavoratori disoccupati, ossia, soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  • lavoratori, da considerarsi in stato di disoccupazione, il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai sensi dell’articolo 4, comma 15- quater, del decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Il personale da assumere deve possedere i seguenti requisiti:

  • non deve aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con lo stesso datore di lavoro;
  • deve avere un’età compresa tra i 16 anni e 24 anni, oppure, un’età superiore ai 25 anni, purché privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017.

Inoltre, fatta eccezione per le ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro determinato in rapporto a tempo indeterminato, il lavoratore, ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato, di qualsiasi durata, con lo stesso datore di lavoro che lo assume con l’incentivo. L’incentivo è riconosciuto esclusivamente per le seguenti tipologie contrattuali: 1. contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione; 2. contratto di apprendistato professionalizzante. L’incentivo sarà riconosciuto anche ai contratti di lavoro a tempo parziale e per la trasformazione di contratti da tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Le aziende potranno beneficiare della decontribuzione a carico del datore di lavoro (con esclusione di premi e contributi Inail) per 12 mesi a partire dalla data di assunzione e per un massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrata e applicata su base mensile per dodici mensilità a partire dalla data di assunzione o trasformazione. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a 671,66 euro. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, come espressamente previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale n. 52/2020, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. Per essere ammessi all’incentivo, i datori di lavoro dovranno inoltrare all’INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “IO Lavoro”, disponibile sul sito internet www.inps.it all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando, in particolare, se si intende fruire dell’agevolazione nei limiti degli aiuti “de minimis” o oltre tali limiti e se si intende fruire anche dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017. La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio nelle denunce contributive e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l’agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.

DALL’ENTE BILATERALE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI, FORMAZIONE E TANTO ALTRO..

 

Ricordiamo a tutti gli artigiani che aderiscono all’EBRART (Ente Bilaterale per l’artigianato abruzzese) che possono richiedere, oltre alla cassa integrazione tramite il Fondo di Solidarietà bilaterale per l’Artigianato, contributi a fondo perduto per titolari, soci, collaboratori familiari e dipendenti, per le seguenti prestazioni:

-acquisto libri scolastici;

-corsi di formazione per aggiornamento professionale o per la sicurezza nei luoghi di lavoro;

-occupazione aggiuntiva;

-innovazione tecnologica;

-certificazioni di qualità;

-borse di studio.

 

Clicca QUI per scaricare il regolamento completo dell’EBRART.

 

Le imprese interessate possono rivolgersi al Dott. Francesco Cicchini tel. 0871/330270 Pers. 349/8871505 mail: categorie@confartigianato.ch.it per ottenere l’assistenza per la presentazione delle domande.

 

Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno reso disponibile due check list per il rilascio del visto di conformità sugli interventi per l’efficienza energetica e la riduzione del rischio sismico. Si tratta di un’utile ricognizione sui controlli che i soggetti abilitati sono chiamati ad effettuare ai fini di un corretto rilascio del visto di conformità, previsto dal comma 11 dell’articolo 119 del Dl 34/2020 nel caso in cui il contribuente decida di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito del superbonus 110%, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione che invece non richiede il visto.

Per gli interventi che danno diritto al Superbonus 110%, in caso di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta, il legislatore ha previsto, in aggiunta agli adempimenti ordinari, che il beneficiario del bonus richieda il visto di conformità – ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 – dei dati della documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione potenziata. Il visto in parola può essere rilasciato solo dai soggetti abilitati, quali commercialisti, ragionieri e periti commerciali, consulenti del lavoro, Caf), che verificano anche la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni dei professionisti incaricati. Il beneficiario (l’amministratore di condominio o un condomino delegato) o il soggetto che ha emesso il visto di conformità, comunica poi all’Agenzia delle Entrate l’opzione dello sconto (secondo quanto stabilito dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n.283847 dell’8 agosto 2020).

E’ bene ricordare che tra le spese agevolabili rientrano anche quelle sostenute per il rilascio di attestazioni, asseverazioni, nonché del visto di conformità, ove richiesti, oltre a quelle per progettazione e direzione lavori.

Molto utili risultano quindi le due check list, una relativa agli interventi di efficientamento energetico, l’altra ai lavori di messa in sicurezza antisismica, predisposte dai Commercialisti. In entrambi i casi sono necessari: i dati relativi al beneficiario e all’immobile oggetto dell’intervento (incluse visura catastale, ricevute di pagamento dell’Imu e delibera condominiale), il titolo amministrativo, i documenti di spesa e relativi pagamenti, la tipologia di intervento (trainante o trainato), le asseverazioni tecniche e le attestazioni di congruità della spesa, la presenza della polizza assicurativa prevista per il Sismabonus, autocertificazione attestante che lo Stato di Avanzamento dei Lavori si riferisce ad almeno il 30% dell’intervento previsto e che per lo stesso intervento non è stato superato il limite di due SAL, e infine la documentazione specifica richiesta dai singoli interventi, come per l’ecobonus l’attestato di prestazione energetica ante e post intervento.