Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 14 dicembre, ha approvato un nuovo decreto-legge volto a prorogare di tre mesi – fino al 31 marzo 2022 – lo stato di emergenza nazionale e le relative misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19.
Tale proroga consentirà al Governo, qualora l’evoluzione della pandemia lo rendesse necessario, di adottare con DPCM – sempre fino al prossimo 31 marzo – ulteriori misure per la limitazione delle attività economiche e degli spostamenti.
Segnaliamo di seguito le misure di maggior interesse:
Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 (art. 3)
Viene prorogato sino al 31 marzo 2022 (rispetto all’attuale scadenza del 15 gennaio 2022), l’obbligo del green pass “rafforzato” anche in zona bianca per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla e arancione, tra cui si ricordano: la ristorazione al tavolo al chiuso, l’accesso a cinema, teatri ed eventi sportivi (per l’elenco completo delle attività si veda la circolare n. 1705 del 6 dicembre scorso).
Viene, inoltre, prorogato fino al 31 marzo l’obbligo di possedere il green pass “base” per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati.
Sanzioni per il mancato rispetto delle misure di contenimento (art. 2)
Vengono prorogate le sanzioni attualmente previste in caso di mancato rispetto delle misure di contenimento dell’epidemia, tra cui quelle relative alla limitazione delle attività economiche e degli spostamenti (per le quali è prevista la sanzione amministrativa da euro 400 a euro 1.000).
Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza da Covid-19 (art. 8, all. A nn. 4 e 16)
Vengono prorogate al 31 marzo 2022 alcune disposizioni tra le quali:
- la possibilità anche per le associazioni private anche non riconosciute, le fondazioni e le società di svolgere le sedute in videoconferenza (art. 73 DL 18/20);
- la possibilità per i datori di lavoro privati di applicare la modalità di lavoro agile anche in assenza di accordi individuali e di comunicare in via telematica i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile (art. 90, commi 3 e 4, DL 34/20).
Proroga per i lavoratori fragili (art. 9)
Viene prorogata fino al 31 marzo la previsione che i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento (art. 26, comma 2-bis, DL 18/20). Vengono, inoltre, prorogate al 31 marzo le disposizioni in materia di congedi parentali in caso di figli inferiori ai 14 anni (art. 9, DL 146/21).
Il decreto-legge, infine, proroga i poteri derivanti dallo stato di emergenza al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, così come è prorogata la struttura del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica.
Il decreto non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Vi invio pertanto il testo in bozza, al momento disponibile, rinviando a successivi approfondimenti da parte delle Direzioni competenti.
Download: bozza di decreto
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