Lo scorso 28 marzo il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto-legge –cosiddetto DL Energia e Salute – che introduce nuove disposizioni a sostegno di imprese e cittadini in tre ambiti: energia, salute e fisco. Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 marzo e trasmesso alla Camera per la conversione in legge.
Si segnalano di seguito le misure di maggior interesse per le imprese.
ENERGIA (artt. 2 e 4)
L’articolo 4 riconosce alle imprese un credito d’imposta per i costi energetici anche per il II trimestre 2023 pur se in misura ridotta rispetto a quello riconosciuto per il primo trimestre, con uno stanziamento di 1.348,66 milioni di euro.
In particolare:
- alle imprese a forte consumo di energia elettrica viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% (era pari al 45% nel I trimestre), mentre a quelle dotate di contatori pari o superiori a 4,5 kW viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 10% (era pari al 35% nel I trimestre). In entrambi i casi la condizione è che i costi energetici abbiano subìto nel I trimestre 2023 un aumento superiore al 30% rispetto al corrispondente trimestre 2019;
- sia alle imprese “a forte consumo di gas” sia a quelle “diverse dalle imprese a forte consumo di gas” viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% (nel I trimestre pari rispettivamente al 45% e al 40%) a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, riferito al primo trimestre dell’anno 2023, abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Tali crediti possono essere utilizzati in compensazione sino al 31/12/2023.
L’articolo 2 prevede anche per le imprese la riduzione dell’IVA al 5% sui consumi di gas contabilizzati nei mesi di aprile, maggio e giugno, riducendone di conseguenza l’entità dell’anticipazione a carico delle imprese stesse.
Si prevede, inoltre, l’azzeramento degli oneri generali sul gas, per le imprese, con uno stanziamento di 280 milioni di euro complessivi per il trimestre.
Non viene invece riconfermato l’azzeramento degli oneri generali del sistema elettrico anche per le imprese con potenza disponibile sino a 16,5 kW che, pertanto, dal secondo trimestre dell’anno in corso saranno nuovamente assoggettate a detti oneri, al pari di quelle con misuratori superiori a 16,5 kW che hanno ricominciato a pagarli già dal 1° gennaio.
Si ricorda che a fronte dei primi orientamenti del Governo sulla proroga del sostegno ai costi energetici, la Confederazione si era espressa, nel caso i prezzi dell’energia avessero continuato il loro trend in discesa, nel non considerare prioritario un intervento in tal senso, fatte salve alcune specificità.
PAYBACK (artt. 8-9)
Si introducono alcune disposizioni per porre rimedio alle criticità connesse al ripiano da parte delle imprese del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici (c.d. payback), il cui termine di versamento – in accoglimento di una richiesta di Confartigianato – è stato da ultimo prorogato al 30 aprile dal DL milleproroghe.
In particolare, si istituisce un fondo di 1.085 milioni di euro per l’anno 2023, da ripartire tra le regioni in proporzione agli importi ad esse spettanti per gli anni dal 2015 al 2018, da utilizzare per gli equilibri dei servizi sanitari regionali dell’anno 2022. La restante quota del ripiano viene versata entro il 30 giugno dalle imprese in misura ridotta, ovvero in misura pari al 48% dell’importo indicato nei provvedimenti emananti dalle regioni per il ripiano stesso. Potranno usufruire di tale diminuzione dell’importo le imprese che non hanno attivato contenzioso o che rinunciano al contenzioso eventualmente attivato. Le imprese che non rinunciano al contenzioso dovranno, invece, pagare la quota integrale a loro carico, come determinata dai suddetti provvedimenti regionali.
Prevista anche la possibilità per le PMI di chiedere finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo centrale di garanzia.
Infine, le imprese potranno portare in detrazione l’IVA, determinata scorporandola dall’ammontare dei versamenti effettuati.
FISCO
Pace fiscale (artt. 17-22)
Il provvedimento interviene sulla disciplina della c.d. “pace fiscale”, ampliando i termini entro cui è possibile definire con modalità agevolata alcune fattispecie già previste dalla legge di Bilancio 2023.
In particolare, si modificano i termini previsti dalla suddetta legge per l’accesso ad alcune delle misure definitorie previste:
- viene rinviato al 31 ottobre 2023 (anziché al 31 marzo 2023), il termine di versamento della prima rata previsto per la regolarizzazione delle violazioni di natura formale;
- vengono modificati i termini per l’accesso al cosiddetto “ravvedimento speciale”, in relazione al quale si prevede che la regolarizzazione debba essere perfezionata entro la data del 30 settembre 2023 (anziché 31 marzo 2023).
Reati tributari: non punibilità (art. 23)
Si prevedono cause speciali di non punibilità di alcuni reati tributari (omesso versamento di ritenute dovute o certificate, omesso versamento di IVA, indebita compensazione di crediti non spettanti) al superamento di determinate soglie, in particolare quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente.
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