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Ente bilaterale

Le Confederazioni artigiane CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, da tempo hanno comunemente deciso di fare della bilateralità uno dei fattori strategici delle loro relazioni, nel riconoscimento delle reciproche autonomie, confermando e ribadendo il ruolo fondamentale e propulsivo della contrattazione.

Nell’ambito di tali relazioni, che si vanno sviluppando da oltre un decennio, le parti hanno costruito strumenti bilaterali per la gestione di particolari aspetti della vita delle imprese artigiane e la tutela dei lavoratori in esse occupati.

Tale costruzione ha avuto momenti fondamentali a livello regionale con particolare riferimento alle rappresentanze sindacali, al sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti e ad interventi a favore delle imprese e del loro sviluppo, nonché alla formazione e (specificatamente ai contratti di formazione lavoro) e alla sicurezza.

In tale contesto le parti nazionali si stanno impegnando in una azione verso le istituzioni al fine di promuovere una legislazione di sostegno al sistema degli Enti Bilaterali.

La struttura organizzativa di tali strumenti è stata contrattualmente definita prevedendo la costituzione di Enti Bilaterali Regionali. Al fine di incentivare, coordinare e sviluppare il sistema degli Enti Bilaterali, le parti nazionali hanno costituito l’Ente Bilaterale Nazionale Artigianato (EBNA).

L’Ente Nazionale è un’organizzazione Non Profit e si propone lo scopo di promuovere e sostenere con le opportune iniziative il sistema degli Enti Bilaterali dell’Artigianato.

L’adesione si effettua utilizzando il modello F24 alla “SEZIONE INPS” con codice EBNA versando una quota annuale di € 125,00 frazionata in dodici quote mensili di importo pari a € 10,42 per dipendente in acconto del totale dovuto. Per i lavoratori part time con orario di lavoro fino a 20 ore settimanali la quota è ridotta del 50%. Il contributo è dovuto per ogni lavoratore dipendente, compresi i contratti a tempo determinato, gli apprendisti, i contratti di inserimento, i lavoratori in prova. Si considerano per intero gli assunti o i licenziati nel corso del mese. Sono esclusi dal versamento i lavoratori a chiamata che, nel mese di riferimento del versamento, non prestino la loro opera e per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità; i rapporti di lavoro non subordinato come i co.co.pro. e gli stage. Il contributo di solidarietà “oneri previdenziali” del 10% ex Art. 9 bis L. 166/91 dovrà essere versato mensilmente dai datori di lavoro e calcolato su €2,88 per lavoratore, tramite DM10/Uniemens di competenza del mese in cui si è versato il contributo di adesione, riproporzionato per i part-time.
L’impresa che aderisce all’Ebrart Abruzzo deve inviare la scheda di adesione (mod. 1) debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa. La scheda di adesione, dovrà essere inviata anche nel caso in cui l’impresa, nel corso della propria attività, abbia variato i dati anagrafici riportati sul modello e precedentemente comunicati all’Ebrart Abruzzo. La scheda dovrà inoltre essere inviata da quelle imprese artigiane che aderendo al sistema bilaterale, regolarizzano la propria posizione contributiva per gli anni precedenti.
I vantaggi:
In assenza di adesione, l’azienda è tenuta ad erogare ai lavoratori in forza un importo forfettario, quale elemento aggiuntivo della retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per tredici mensilità, non riassorbibile che ha riflessi su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il tfr. Inoltre l’impresa è tenuta all’erogazione diretta in favore dei lavoratori di prestazioni equivalenti a quelle erogate dalla bilateralità nazionale e regionale.
A chi ci rivolgiamo:
Possono aderire alla bilateralità tutte le imprese artigiane e non artigiane che rientrano nella sfera di applicazione dei CCNL, sottoscritti dalle parti costituenti l’Ebrart Abruzzo.

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