L’INPS ha comunicato la pubblicazione delle motivazioni relative alle istanze presentate con riferimento al mese di marzo 2020 e respinte per mancanza dei requisiti.
Gli esiti di tutte le domande e, per quelli negativi, le relative motivazioni, sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata “Indennità 600 euro” (la stessa in cui è stata presentata la domanda) alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato con proprie credenziali sia da parte del cittadino dotato di PIN.
Con particolare riferimento all’indennità di 600 euro riconosciuta ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni degli artigiani, commercianti e coltivatori diretti, coloni e mezzadri, l’Istituto evidenzia che il motivo della reiezione è l’assenza dell’iscrizione alle gestioni autonome.
Per le domande respinte, al lavoratore e al Patronato Inapa è consentito proporre un’istanza di riesame, entro 20 giorni dalla pubblicazione del messaggio, ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva, per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria: trascorso tale termine senza che l’interessato abbia prodotto nulla, la domanda si intenderà definitivamente respinta.
La documentazione può essere inviata, alternativamente:
- attraverso il link “Esiti”, nella sezione del sito INPS “Indennità 600 euro”, tramite una specifica funzionalità, che permette di visualizzare i motivi di reiezione e di allegare i documenti richiesti per il riesame;
- attraverso la casella di posta elettronica riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni Struttura territoriale INPS.
Ai fini della valutazione della domanda di riesame, il messaggio chiarisce che il requisito dell’iscrizione alle gestioni autonome dell’AGO deve essere presente per l’intero mese, non rilevando una data di inizio attività in corso del mese, né comunicazioni non tempestive o successive alla data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020 (17 marzo 2020).
L’Istituto informa, inoltre, di aver effettuato alcuni riesami d’ufficio con riferimento a:
- lavoratori stagionali dei settori turismo e stabilimenti termali, per i quali la presenza del requisito della qualifica di stagionale sarà ora verificato sulla base dell’UNILAV;
- titolari di assegno di invalidità ordinario, la cui domanda per marzo 2020, in ragione dell’incompatibilità prevista nell’originario testo del D.L. n. 18/2020, era stata respinta. Tali domande, in virtù delle modifiche introdotte dal D.L. n. 34/2020 che ha previsto espressamente la cumulabilità tra le indennità Covid-19 e l’assegno ordinario di invalidità, saranno riesaminate d’ufficio ed accolte, con il conseguente riconoscimento dell’indennità sia per il mese di marzo che per il mese di aprile 2020 (sul punto cfr. circolare confederale prot. n. 710 del 1° giugno 2020);
- le domande che erano state presentate erroneamente per una categoria di appartenenza sbagliata e per le quali il riesame ha determinato l’accoglimento nella categoria corretta.
Per maggiori informazioni rivolgersi ai nostri uffici del Patronato Inapa. Tel. 0871/330270 mail: patronatoinapa@confartigianato.ch.it – patronatoinapa1@confartigianato.ch.it.
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